Da dove si ricava
Molti prezzari riportano per ciascuna voce l’incidenza o la quota di manodopera derivata dall’analisi. Per un nuovo prezzo, il valore si determina a partire da qualifica degli operatori, costo orario e tempo necessario alla lavorazione.
La percentuale si ottiene rapportando il costo della manodopera al prezzo complessivo della voce, facendo attenzione alla struttura del prezzario e alle maggiorazioni applicate.
La disciplina del Codice dei contratti
L’articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 prevede che la stazione appaltante individui nei documenti di gara i costi della manodopera e della sicurezza, scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. La norma ammette che l’operatore economico dimostri un ribasso complessivo fondato su una più efficiente organizzazione aziendale.
L’articolo 108, comma 9, disciplina inoltre l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza nell’offerta economica, con le eccezioni previste dal testo vigente.
Errori da evitare
- Applicare un’unica percentuale a tutte le lavorazioni
- Confondere costo della manodopera e costo della sicurezza
- Usare incidenze di un prezzario diverso senza verifica
- Omettere la manodopera nei nuovi prezzi
Tracciabilità del calcolo
Il riepilogo deve permettere di risalire alla manodopera di ogni voce e alla fonte adottata. Questo controllo è utile non soltanto per la gara, ma anche per verifiche di congruità e aggiornamenti del progetto.
Il costo della manodopera non è una percentuale convenzionale: deriva dalle lavorazioni e deve restare verificabile.
Riferimenti
Nota: contenuto informativo aggiornato al 9 settembre 2026. Per applicazioni operative verifica sempre il testo normativo vigente e i documenti dello specifico appalto.